Consorzio Appennino Sport e Ambiente - Rafting Canyoning Trekking in Umbria Marche e Appennino Centrale
 
Rafting Umbria Trekking

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Uno sviluppo basato sul godimento delle risorse naturali e non sul loro sfruttamento
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STATUTO CONSORZIO APPENNINO SPORT AMBIENTE
Art. 1 È costituito un Consorzio con attività esterna denominato "Consorzio Appennino Sport e Ambiente".
Art. 2 Il Consorzio ha sede in Foligno, Via Fornaci n. 40, l'Assemblea può deliberare l'istituzione di sedi secondarie, succursali ed uffici anche all’estero.
Art. 3 Il Consorzio ha lo scopo: di pianificare, di svolgere e di promuovere, mediante l’apporto coordinato delle imprese, delle associazioni, degli enti e delle istituzioni ad esso aderenti, uno sviluppo eco-compatibile basato sul godimento delle risorse naturali e culturali e non sul loro sfruttamento. “Tutto ciò attraverso la forma del turismo responsabile che è il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio, favorendo la positiva interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori, in particolar modo nella forma di una micro ricettività diffusa nell’ambito di un programma di valorizzazione ambientale e culturale.” Per quanto affermato il Consorzio, anche attraverso specifiche strutture operative ed economiche, potrà svolgere ogni genere di attività in ambito ambientale, naturalistico, culturale, turistico, turistico-ambientale, turistico-naturalistico, turistico-scolastico, sportivo, e dei servizi alla persona, della pubblicità, dell’editoria, dell’accoglienza e quant’altro a queste riconducibile, e qualunque altra attività e servizio ritenuta\o necessaria\o dai consorziati per lo sviluppo e la crescita del consorzio. In relazione a ciò il Consorzio si propone di progettare, pianificare, organizzare e\o gestire anche “servizi generali” come di seguito descritti a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: - l’organizzazione, commercializzazione e gestione degli eventi sportivi, culturali, ambientali. - le consulenze, progettazione, gestione di progetti, eventi, stage, visite, viaggi, escursioni, gare sportive competitive e non, turistici in genere, per la promozione dell’Italia tutta e non solo; - le attività turistiche a carattere sportivo, ambientale, naturalistico, culturale, artistico; - il recupero, la salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e delle tradizioni culturali ed eno-gastronomiche, - una scelta di accoglienza anche per le persone svantaggiate, ponendosi come punto di riferimento per quanti possano trovare nella natura, nel paesaggio e nei valori tradizionali e culturali del territorio un sollievo al proprio disagio. - il miglioramento delle attività di spettacolo, dello sport all’aria aperta e dello sport esistente nelle sue strutture tradizionali e quelle che si aggiungeranno, della cultura. - l’ incentivazione di tutte le attività del tempo libero per l’elevazione della qualità della vita. - gestire le strutture turistiche compresi i musei, ecomusei, centri visita, uffici informazioni turistiche e strutture similari - predisporre un logo identificativo degli aderenti al Consorzio al fine di promuovere un marchio di qualità degli aderenti stessi attraverso un sistema di assicurazione della qualità - gestire servizi di prenotazione alberghiera ed extra alberghiera e di tutte le altre attività riconducibili al turismo. Le Imprese Consorziate demandano, in particolare, al Consorzio i seguenti compiti: a)la promozione, incentivazione e divulgazione diretta o indiretta di tutte le attività sopra elencate, anche attraverso e la partecipazione a fiere e mostre; b) la gestione e la produzione di pubblicità, la vendita di stampati, audiovisivi, filmati, pagine web e di altro materiale attinente lo scopo sociale; c) il coordinamento delle attività dei consorziati anche sotto il profilo pubblicitario, di marketing e di commercializzazione compreso l'acquisto per conto delle imprese consorziate di materie prime e semilavorate, di attrezzature e beni strumentali, nonché la prestazione a favore delle imprese consorziate medesime di tutti i servizi necessari allo svolgimento dell'attività; d) la prestazione di assistenza nella trattazione e nell'acquisizione di clientela estera ed italiana, mediante iniziative di intermediazione e la promozione e la gestione di sistemi di informatizzazione, nei settori della teleprenotazione, della teleinformazione, dell'assistenza al turista, e di tecnologie innovative e di rete quali ad esempio Internet; e) la realizzazione di servizi in favore degli operatori economici e dei turisti, nonché la gestione di uffici a ciò demandati anche con il concorso misto tra pubblico e privato; f) lo svolgimento e l’organizzazione in proprio o in collaborazione con enti culturali, politici, sociali, economici, istituzionali di: seminari, assemblee, incontri, corsi di formazione, professionali e non, enogastronomici, ambientali, sportivi, artistici, culturali, del turismo responsabile e in qualsivoglia ambito; conferenze, convegni, pubblicazioni e tutte le iniziative attinenti lo scopo del Consorzio; g) lo sviluppo dell’attività di accoglienza anche attraverso la cura e l'eventuale gestione dei beni culturali, ambientali e dell'arredo urbano; lo sviluppo dell'informazione turistica e della fruibilità delle risorse e dei servizi; h) la gestione di centri territoriali, di pubblico esercizio, case vacanza, rifugi, ostelli, agriturismi, centri per l’educazione ambientale, campeggi, bar, ristoranti, sale e locali di ritrovo e di divertimento, dancing, ludoteca, videoteca e tutto ciò che è utile per lo sviluppo turistico; i) le prestazioni di servizi e la gestione di strutture necessarie alla comunità. A titolo esemplificativo: impianti scioviari, strutture sportive, sport all’aria aperta, trasporto di persone, riserve ed aziende faunistiche; l)le iniziative legate alla valorizzazione, promozione e commercializzazione, in Italia e all’estero, delle risorse ambientali e storico culturali e dei prodotti tipici locali, con l’istituzione di disciplinari per la loro produzione; m)la gestione di attività relative alla intermediazione turistica, compreso la conduzione di agenzia di viaggio e di attività di Tour Operator; curare anche in collaborazione con altri Enti, imprese e società, la realizzazione di tutte le forme di comunicazione pubblicitaria inerenti a programmi di viaggio, soggiorno, manifestazioni varie, escursioni e viaggi di studio comprendenti, in tutto o in parte, la gamma dei servizi turistici offerti; n) la istituzione di marchi di qualità del prodotto turistico d'area e relative certificazioni. A questo riguardo il consorzio potrà compiere qualsiasi operazione, immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa ipotecaria necessaria per il conseguimento dello scopo consortile; potrà assumere partecipazioni ed interessenze in imprese, società od enti collettivi di natura pubblica e privata aventi oggetto uguale, affine o connesso al proprio; potrà concedere fidejussioni e garanzie reali o personali; compiere tutte le possibili operazioni di locazione finanziaria (leasing) di tipo operativo e finanziario, di finanziamento crediti (factoring), di sconto, di cessione di crediti, mutui, incassi e pagamenti di tutti i generi ed in tutti i tipi di valuta; potrà effettuare prestazioni di servizi di ricerca di mercato, di analisi finanziarie ed economiche, di rilevazioni statistiche, ecc.; o) lo svolgimento di tutti gli atti e adempimenti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge e/o comunque opportuni al fine del conseguimento degli scopi consortili; p) la partecipazione a gare di appalto e trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo degli scopi prepostosi; q)la determinazione, ripartizione e riscossione dei contributi consortili dovuti da ciascun consorziato; r) in generale, la rappresentanza dei consorziati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con enti od istituti finanziari e con qualsiasi terzo con cui il Consorzio possa entrare in rapporto per l'attuazione dei fini consortili.
Art. 4 La durata del Consorzio è prevista fino al 2050 e si rinnoverà tacitamente di anno in anno.
Art. 5 Il fondo consortile è costituito da un contributo iniziale di € 2000.00 ( duemila,00) versato dalle Imprese ed Enti Consorziati pro quota al momento della costituzione del Consorzio, nonché dai successivi contributi dei consorziati per le spese e gli oneri afferenti l'attività e il funzionamento del Consorzio, come determinati e ripartiti in capo a ciascun consorziato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio medesimo. Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le eventuali perdite o sopravvenienze passive relative a singole operazioni saranno ripartite tra i consorziati interessati in proporzione alla misura del rispettivo intervento alle stesse. Per l'intera durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo consortile né pretendere la restituzione delle rispettive quote salvo diversa deliberazione assembleare.
Art. 6 I consorziati sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi consortili nonché all'esecuzione di tutti gli adempimenti ed oneri previsti ed assunti dal Consorzio. In particolare ciascun consorziato si obbliga: a) a versare i contributi al fondo consortile nella misura deliberata dagli organi consortili ed in conformità a quanto previsto nel presente Statuto; b) ad osservare ed eseguire, per quanto lo riguardano, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, adottate nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
Art. 7 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo. Il numero dei consorziati è illimitato, possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio quelle associazioni,imprese ed enti che abbiano titolo ed interesse. Il consorziato ammesso, entro 15 giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal presidente del Consorzio, dovrà versare l’importo del contributo al fondo consortile e del contributo dovuto per spese generali di cui all’articolo 5.
Art. 8 I consorziati possono recedere dal Consorzio, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel solo caso di modificazione sostanziale dell'oggetto consortile. La dichiarazione di recesso sarà efficace nei confronti del Consorzio trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento. La quota di partecipazione al fondo consortile di pertinenza del consorziato recedente al momento del recesso dal Consorzio verrà restituita a lui o ai suoi aventi.
Art. 9 L’esclusione sarà deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti del socio: -che sia stato dichiarato fallito od assoggettato ad altra procedura concorsuale, o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte in suo nome e/o per suo conto dal Consorzio, si sia reso insolvente verso il Consorzio o che abbia compiuto grave inosservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto; -che, senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento del contributo annuale; -che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Consorzio; -che in qualunque modo arrechi grave danno al Consorzio o ai consorziati. Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate dal Presidente del Consorzio agli interessati mediante lettera raccomandata A.R. entro i quindici giorni successivi alla deliberazione. L'esclusione diviene efficace dal momento della ricezione da parte dei consorziati interessati della lettera raccomandata con la quale viene comunicata la delibera di esclusione.
Art. 10 I consorziati receduti o esclusi rimangono responsabili per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o derivanti dalle convenzioni o dai contratti stipulati fino al momento in cui il recesso o l'esclusione siano diventati efficaci. I consorziati receduti o esclusi perdono, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione divengono efficaci, ogni diritto ad ulteriori prestazioni del Consorzio.
Art. 11 Sono organi del Consorzio: - l'Assemblea dei consorziati; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente;
Art. 12 L'assemblea dei consorziati è composta da tutti gli aderenti al Consorzio. Le adunanze sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'esame del rendiconto ed inoltre ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consorziati, con l'indicazione degli argomenti da trattare. L'assemblea è convocata mediante lettera semplice, fax, e-mail da spedirsi a ciascun consorziato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno dell'Assemblea. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, di persona o per delega, di tanti consorziati che rappresentino almeno due terzi dei partecipanti al Consorzio; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da un consorziato designato dagli intervenuti. Nell'Assemblea ogni consorziato dispone di un voto. Ogni intervenuto potrà essere portatore di massimo due deleghe. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei consorziati, eccezion fatta per le deliberazioni per le quali il presente Statuto richiede maggioranze più elevate. Ogni modificazione del presente Statuto dovrà essere approvata con la maggioranza di almeno due terzi dei consorziati tranne le modifiche dell’articolo tre (oggetto scopi del Consorzio) da adottarsi all’unanimità.
Art. 13 L'Assemblea dei consorziati provvede: a) alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei conti, stabilendo altresì la misura dei rispettivi compensi; b) all'approvazione del rendiconto consuntivo e della relazione dell'attività svolta dal Consorzio, che il Consiglio di Amministrazione deve presentare ogni anno entro i termini di legge; c) all'approvazione del bilancio preventivo; d) a decidere circa le percentuali di partecipazione dei singoli consorziati nell'operazione - o nelle singole fasi di questa - riguardata dall'oggetto consortile;
Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, secondo quanto verrà determinato di volta in volta dall'Assemblea. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, previa convocazione da parte del suo Presidente, almeno due volte all'anno ed inoltre ogniqualvolta il Presidente ritenga di riunirlo o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso, specificando gli argomenti da trattare. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i seguenti compiti e poteri: a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto; b) disporre perché il Consorzio agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle finalità del Consorzio: in particolare, esso dovrà disporre la progettazione e la realizzazione dei lavori di costruzione delle opere di pertinenza del Consorzio, predisporre i contratti e le convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni e/o con enti o privati, predisporre la regolamentazione delle spese di comune interesse; c) predisporre i rendiconti annuali, i preventivi di spesa e riferire all'Assemblea sulla gestione economica del Consorzio; d) determinare la suddivisione delle spese sostenute dal Consorzio; e) determinare i contributi dai consorziati, provvedere alle esigenze economiche del Consorzio e autorizzare le eventuali operazioni finanziarie necessarie a procurare al Consorzio i mezzi per il pagamento delle spese; f) erogare le somme occorrenti per gli scopi consortili e riscuotere i contributi dei consorziati; g) assumere o licenziare dipendenti, determinandone la retribuzione; h) avvalersi dell'opera di collaboratori, professionisti, consulenti e periti per la migliore realizzazione degli scopi consortili. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei membri presenti.
Art. 15 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio di Amministrazione; b) rappresenta il Consorzio in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche, enti e privati; c) stipula i contratti e le convenzioni, firma la corrispondenza e gli atti del Consorzio; d) dà esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio; e) firma i bilanci consuntivi e preventivi; f) firma i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, i ruoli di riparto e di riscossione delle spese e in genere ogni operazione relativa al movimento di fondi; g) firma tutti gli altri atti necessari per l'attuazione degli scopi consortili. Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il comitato direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità. La deliberazione del comitato direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra. Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità e alla diversità delle inadempienze. In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi e massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.
Art. 16 Il Consorzio si scioglie per il decorso del termine di durata, per deliberazione assembleare adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei consorziati ovvero per qualunque altra causa prevista dalla legge. In conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni e i poteri e stabilendone il compenso. Addivenendosi per qualunque ragione allo scioglimento del Consorzio, anche prima della scadenza, i liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione, provvederanno alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i consorziati in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile stesso.
Art. 17 Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di consorzi con attività esterna.
 
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