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Art. 1 È costituito un Consorzio con
attività esterna denominato "Consorzio Appennino Sport e Ambiente".
Art. 2 Il Consorzio ha sede in Foligno,
Via Fornaci n. 40, l'Assemblea può deliberare l'istituzione
di sedi secondarie, succursali ed uffici anche all’estero.
Art. 3 Il Consorzio ha lo scopo: di pianificare,
di svolgere e di promuovere, mediante l’apporto coordinato delle
imprese, delle associazioni, degli enti e delle istituzioni
ad esso aderenti, uno sviluppo eco-compatibile basato sul godimento
delle risorse naturali e culturali e non sul loro sfruttamento.
“Tutto ciò attraverso la forma del turismo responsabile che
è il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed
economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture.
Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità
locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello
sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del
proprio territorio, favorendo la positiva interazione tra industria
del turismo, comunità locali e viaggiatori, in particolar modo
nella forma di una micro ricettività diffusa nell’ambito di
un programma di valorizzazione ambientale e culturale.” Per
quanto affermato il Consorzio, anche attraverso specifiche strutture
operative ed economiche, potrà svolgere ogni genere di attività
in ambito ambientale, naturalistico, culturale, turistico, turistico-ambientale,
turistico-naturalistico, turistico-scolastico, sportivo, e dei
servizi alla persona, della pubblicità, dell’editoria, dell’accoglienza
e quant’altro a queste riconducibile, e qualunque altra attività
e servizio ritenuta\o necessaria\o dai consorziati per lo sviluppo
e la crescita del consorzio. In relazione a ciò il Consorzio
si propone di progettare, pianificare, organizzare e\o gestire
anche “servizi generali” come di seguito descritti a puro titolo
esemplificativo e non esaustivo: - l’organizzazione, commercializzazione
e gestione degli eventi sportivi, culturali, ambientali. - le
consulenze, progettazione, gestione di progetti, eventi, stage,
visite, viaggi, escursioni, gare sportive competitive e non,
turistici in genere, per la promozione dell’Italia tutta e non
solo; - le attività turistiche a carattere sportivo, ambientale,
naturalistico, culturale, artistico; - il recupero, la salvaguardia
dell’ambiente, del paesaggio e delle tradizioni culturali ed
eno-gastronomiche, - una scelta di accoglienza anche per le
persone svantaggiate, ponendosi come punto di riferimento per
quanti possano trovare nella natura, nel paesaggio e nei valori
tradizionali e culturali del territorio un sollievo al proprio
disagio. - il miglioramento delle attività di spettacolo, dello
sport all’aria aperta e dello sport esistente nelle sue strutture
tradizionali e quelle che si aggiungeranno, della cultura. -
l’ incentivazione di tutte le attività del tempo libero per
l’elevazione della qualità della vita. - gestire le strutture
turistiche compresi i musei, ecomusei, centri visita, uffici
informazioni turistiche e strutture similari - predisporre un
logo identificativo degli aderenti al Consorzio al fine di promuovere
un marchio di qualità degli aderenti stessi attraverso un sistema
di assicurazione della qualità - gestire servizi di prenotazione
alberghiera ed extra alberghiera e di tutte le altre attività
riconducibili al turismo. Le Imprese Consorziate demandano,
in particolare, al Consorzio i seguenti compiti: a)la promozione,
incentivazione e divulgazione diretta o indiretta di tutte le
attività sopra elencate, anche attraverso e la partecipazione
a fiere e mostre; b) la gestione e la produzione di pubblicità,
la vendita di stampati, audiovisivi, filmati, pagine web e di
altro materiale attinente lo scopo sociale; c) il coordinamento
delle attività dei consorziati anche sotto il profilo pubblicitario,
di marketing e di commercializzazione compreso l'acquisto per
conto delle imprese consorziate di materie prime e semilavorate,
di attrezzature e beni strumentali, nonché la prestazione a
favore delle imprese consorziate medesime di tutti i servizi
necessari allo svolgimento dell'attività; d) la prestazione
di assistenza nella trattazione e nell'acquisizione di clientela
estera ed italiana, mediante iniziative di intermediazione e
la promozione e la gestione di sistemi di informatizzazione,
nei settori della teleprenotazione, della teleinformazione,
dell'assistenza al turista, e di tecnologie innovative e di
rete quali ad esempio Internet; e) la realizzazione di servizi
in favore degli operatori economici e dei turisti, nonché la
gestione di uffici a ciò demandati anche con il concorso misto
tra pubblico e privato; f) lo svolgimento e l’organizzazione
in proprio o in collaborazione con enti culturali, politici,
sociali, economici, istituzionali di: seminari, assemblee, incontri,
corsi di formazione, professionali e non, enogastronomici, ambientali,
sportivi, artistici, culturali, del turismo responsabile e in
qualsivoglia ambito; conferenze, convegni, pubblicazioni e tutte
le iniziative attinenti lo scopo del Consorzio; g) lo sviluppo
dell’attività di accoglienza anche attraverso la cura e l'eventuale
gestione dei beni culturali, ambientali e dell'arredo urbano;
lo sviluppo dell'informazione turistica e della fruibilità delle
risorse e dei servizi; h) la gestione di centri territoriali,
di pubblico esercizio, case vacanza, rifugi, ostelli, agriturismi,
centri per l’educazione ambientale, campeggi, bar, ristoranti,
sale e locali di ritrovo e di divertimento, dancing, ludoteca,
videoteca e tutto ciò che è utile per lo sviluppo turistico;
i) le prestazioni di servizi e la gestione di strutture necessarie
alla comunità. A titolo esemplificativo: impianti scioviari,
strutture sportive, sport all’aria aperta, trasporto di persone,
riserve ed aziende faunistiche; l)le iniziative legate alla
valorizzazione, promozione e commercializzazione, in Italia
e all’estero, delle risorse ambientali e storico culturali e
dei prodotti tipici locali, con l’istituzione di disciplinari
per la loro produzione; m)la gestione di attività relative alla
intermediazione turistica, compreso la conduzione di agenzia
di viaggio e di attività di Tour Operator; curare anche in collaborazione
con altri Enti, imprese e società, la realizzazione di tutte
le forme di comunicazione pubblicitaria inerenti a programmi
di viaggio, soggiorno, manifestazioni varie, escursioni e viaggi
di studio comprendenti, in tutto o in parte, la gamma dei servizi
turistici offerti; n) la istituzione di marchi di qualità del
prodotto turistico d'area e relative certificazioni. A questo
riguardo il consorzio potrà compiere qualsiasi operazione, immobiliare,
mobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa ipotecaria
necessaria per il conseguimento dello scopo consortile; potrà
assumere partecipazioni ed interessenze in imprese, società
od enti collettivi di natura pubblica e privata aventi oggetto
uguale, affine o connesso al proprio; potrà concedere fidejussioni
e garanzie reali o personali; compiere tutte le possibili operazioni
di locazione finanziaria (leasing) di tipo operativo e finanziario,
di finanziamento crediti (factoring), di sconto, di cessione
di crediti, mutui, incassi e pagamenti di tutti i generi ed
in tutti i tipi di valuta; potrà effettuare prestazioni di servizi
di ricerca di mercato, di analisi finanziarie ed economiche,
di rilevazioni statistiche, ecc.; o) lo svolgimento di tutti
gli atti e adempimenti tecnici e amministrativi richiesti dalla
legge e/o comunque opportuni al fine del conseguimento degli
scopi consortili; p) la partecipazione a gare di appalto e trattative
pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri
enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere
lo sviluppo degli scopi prepostosi; q)la determinazione, ripartizione
e riscossione dei contributi consortili dovuti da ciascun consorziato;
r) in generale, la rappresentanza dei consorziati nei rapporti
con le Pubbliche Amministrazioni, con enti od istituti finanziari
e con qualsiasi terzo con cui il Consorzio possa entrare in
rapporto per l'attuazione dei fini consortili.
Art. 4 La durata del Consorzio è prevista
fino al 2050 e si rinnoverà tacitamente di anno in anno.
Art. 5 Il fondo consortile è costituito
da un contributo iniziale di € 2000.00 ( duemila,00) versato
dalle Imprese ed Enti Consorziati pro quota al momento della
costituzione del Consorzio, nonché dai successivi contributi
dei consorziati per le spese e gli oneri afferenti l'attività
e il funzionamento del Consorzio, come determinati e ripartiti
in capo a ciascun consorziato dal Consiglio di Amministrazione
del Consorzio medesimo. Salvo diversa determinazione dell'Assemblea,
su proposta del Consiglio di Amministrazione, le eventuali perdite
o sopravvenienze passive relative a singole operazioni saranno
ripartite tra i consorziati interessati in proporzione alla
misura del rispettivo intervento alle stesse. Per l'intera durata
del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione
del fondo consortile né pretendere la restituzione delle rispettive
quote salvo diversa deliberazione assembleare.
Art. 6 I consorziati sono tenuti al rispetto
di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni
degli organi consortili nonché all'esecuzione di tutti gli adempimenti
ed oneri previsti ed assunti dal Consorzio. In particolare ciascun
consorziato si obbliga: a) a versare i contributi al fondo consortile
nella misura deliberata dagli organi consortili ed in conformità
a quanto previsto nel presente Statuto; b) ad osservare ed eseguire,
per quanto lo riguardano, le deliberazioni dell'Assemblea e
del Consiglio di Amministrazione, adottate nell'ambito delle
rispettive attribuzioni.
Art. 7 Chi intende essere ammesso come
socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo. Il numero
dei consorziati è illimitato, possono chiedere di entrare a
far parte del Consorzio quelle associazioni,imprese ed enti
che abbiano titolo ed interesse. Il consorziato ammesso, entro
15 giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal presidente
del Consorzio, dovrà versare l’importo del contributo al fondo
consortile e del contributo dovuto per spese generali di cui
all’articolo 5.
Art. 8 I consorziati possono recedere
dal Consorzio, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata
al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel solo caso
di modificazione sostanziale dell'oggetto consortile. La dichiarazione
di recesso sarà efficace nei confronti del Consorzio trascorsi
trenta giorni dal suo ricevimento. La quota di partecipazione
al fondo consortile di pertinenza del consorziato recedente
al momento del recesso dal Consorzio verrà restituita a lui
o ai suoi aventi.
Art. 9 L’esclusione sarà deliberata dal
Comitato Direttivo nei confronti del socio: -che sia stato dichiarato
fallito od assoggettato ad altra procedura concorsuale, o non
abbia adempiuto le obbligazioni assunte in suo nome e/o per
suo conto dal Consorzio, si sia reso insolvente verso il Consorzio
o che abbia compiuto grave inosservanza delle disposizioni di
legge e del presente Statuto; -che, senza giustificato motivo
si renda moroso nel pagamento del contributo annuale; -che svolga
o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Consorzio;
-che in qualunque modo arrechi grave danno al Consorzio o ai
consorziati. Le deliberazioni relative all'esclusione devono
essere comunicate dal Presidente del Consorzio agli interessati
mediante lettera raccomandata A.R. entro i quindici giorni successivi
alla deliberazione. L'esclusione diviene efficace dal momento
della ricezione da parte dei consorziati interessati della lettera
raccomandata con la quale viene comunicata la delibera di esclusione.
Art. 10 I consorziati receduti o esclusi
rimangono responsabili per tutte le obbligazioni assunte verso
il Consorzio o derivanti dalle convenzioni o dai contratti stipulati
fino al momento in cui il recesso o l'esclusione siano diventati
efficaci. I consorziati receduti o esclusi perdono, dal giorno
in cui il recesso o l'esclusione divengono efficaci, ogni diritto
ad ulteriori prestazioni del Consorzio.
Art. 11 Sono organi del Consorzio: -
l'Assemblea dei consorziati; - il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
Art. 12 L'assemblea dei consorziati è
composta da tutti gli aderenti al Consorzio. Le adunanze sono
tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
almeno una volta all'anno per l'esame del rendiconto ed inoltre
ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei
consorziati, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
L'assemblea è convocata mediante lettera semplice, fax, e-mail
da spedirsi a ciascun consorziato almeno otto giorni prima della
data fissata per la riunione. L'avviso dovrà contenere l'indicazione
del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del
giorno dell'Assemblea. L'Assemblea è validamente costituita
in prima convocazione con l'intervento, di persona o per delega,
di tanti consorziati che rappresentino almeno due terzi dei
partecipanti al Consorzio; in seconda convocazione è validamente
costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
o, in mancanza, da un consorziato designato dagli intervenuti.
Nell'Assemblea ogni consorziato dispone di un voto. Ogni intervenuto
potrà essere portatore di massimo due deleghe. L'Assemblea delibera
validamente a maggioranza assoluta dei consorziati, eccezion
fatta per le deliberazioni per le quali il presente Statuto
richiede maggioranze più elevate. Ogni modificazione del presente
Statuto dovrà essere approvata con la maggioranza di almeno
due terzi dei consorziati tranne le modifiche dell’articolo
tre (oggetto scopi del Consorzio) da adottarsi all’unanimità.
Art. 13 L'Assemblea dei consorziati provvede:
a) alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e
dei Revisori dei conti, stabilendo altresì la misura dei rispettivi
compensi; b) all'approvazione del rendiconto consuntivo e della
relazione dell'attività svolta dal Consorzio, che il Consiglio
di Amministrazione deve presentare ogni anno entro i termini
di legge; c) all'approvazione del bilancio preventivo; d) a
decidere circa le percentuali di partecipazione dei singoli
consorziati nell'operazione - o nelle singole fasi di questa
- riguardata dall'oggetto consortile;
Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione
è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque,
secondo quanto verrà determinato di volta in volta dall'Assemblea.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente del Consiglio
di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione
durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio
di Amministrazione si riunisce, previa convocazione da parte
del suo Presidente, almeno due volte all'anno ed inoltre ogniqualvolta
il Presidente ritenga di riunirlo o ne facciano richiesta almeno
due membri del Consiglio stesso, specificando gli argomenti
da trattare. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti
i seguenti compiti e poteri: a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
e vigilare sull'osservanza dello Statuto; b) disporre perché
il Consorzio agisca concretamente per la realizzazione dei suoi
scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari
per l'attuazione delle finalità del Consorzio: in particolare,
esso dovrà disporre la progettazione e la realizzazione dei
lavori di costruzione delle opere di pertinenza del Consorzio,
predisporre i contratti e le convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni
e/o con enti o privati, predisporre la regolamentazione delle
spese di comune interesse; c) predisporre i rendiconti annuali,
i preventivi di spesa e riferire all'Assemblea sulla gestione
economica del Consorzio; d) determinare la suddivisione delle
spese sostenute dal Consorzio; e) determinare i contributi dai
consorziati, provvedere alle esigenze economiche del Consorzio
e autorizzare le eventuali operazioni finanziarie necessarie
a procurare al Consorzio i mezzi per il pagamento delle spese;
f) erogare le somme occorrenti per gli scopi consortili e riscuotere
i contributi dei consorziati; g) assumere o licenziare dipendenti,
determinandone la retribuzione; h) avvalersi dell'opera di collaboratori,
professionisti, consulenti e periti per la migliore realizzazione
degli scopi consortili. Il Consiglio di Amministrazione delibera
a maggioranza dei membri presenti.
Art. 15 Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione: a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati
e il Consiglio di Amministrazione; b) rappresenta il Consorzio
in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti con le
Amministrazioni pubbliche, enti e privati; c) stipula i contratti
e le convenzioni, firma la corrispondenza e gli atti del Consorzio;
d) dà esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi del
Consorzio; e) firma i bilanci consuntivi e preventivi; f) firma
i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, i ruoli di
riparto e di riscossione delle spese e in genere ogni operazione
relativa al movimento di fondi; g) firma tutti gli altri atti
necessari per l'attuazione degli scopi consortili. Il Presidente,
qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni
del contratto o del regolamento interno o delle deliberazioni
degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare
per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente
il comitato direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti
ed eventualmente determinare la misura delle penalità. La deliberazione
del comitato direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato
interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità
entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra. Nel regolamento
interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità
anche in relazione alla gravità e alla diversità delle inadempienze.
In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi e massimi
delle penalità applicabili si intendono duplicati.
Art. 16 Il Consorzio si scioglie per
il decorso del termine di durata, per deliberazione assembleare
adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei consorziati
ovvero per qualunque altra causa prevista dalla legge. In conseguenza
del verificarsi di una causa di scioglimento l'Assemblea provvederà
alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni
e i poteri e stabilendone il compenso. Addivenendosi per qualunque
ragione allo scioglimento del Consorzio, anche prima della scadenza,
i liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione,
provvederanno alla devoluzione della consistenza residuale del
fondo consortile tra i consorziati in proporzione delle rispettive
quote di partecipazione al fondo consortile stesso.
Art. 17 Per tutto quanto non espressamente
contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di
legge in materia di consorzi con attività esterna.
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